Dal Decreto Sostegni Bis le misure a favore di stampa e investimenti pubblicitari

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021 è stato pubblicato il Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” (cd. Decreto “Sostegni bis”).

L’articolo 67 del provvedimento prevede “misure urgenti a sostegno della filiera della stampa e investimenti pubblicitari” e accoglie, sebbene parzialmente, alcune delle proposte formulate dalla Fieg per salvaguardare l’indipendenza ed il pluralismo dell’informazione, assicurare la capillarità della diffusione della stampa e preservare l’importanza dei giornali quale efficace veicolo per la comunicazione di imprese ed enti. Si tratta di misure, in materia di costi di distribuzione, Iva, pubblicità su quotidiani e periodici, che destinano, direttamente o indirettamente, circa 110 milioni di euro al settore per l’emergenza connessa all’epidemia da Covid-19. In particolare sono previsti i seguenti interventi:

Credito di imposta sulle spese di distribuzione di quotidiani e periodici (commi 1-6) Si istituisce un credito di imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita di giornali. Il credito d’imposta è riconosciuto fino al 30% della spesa sostenuta nell’anno 2020 per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita. È concesso entro il limite di 60 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce tetto di spesa, previa istanza da inviare al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili (60 milioni) si procederà alla ripartizione proporzionale del credito spettante. L’efficacia della disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

 

Si considerano ammissibili le spese di distribuzione e trasporto sostenute al netto della percentuale di sconto per la rete di vendita del prezzo di copertina. Tali spese devono essere certificate, con apposita attestazione, da parte di soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati nelle dichiarazioni fiscali, ovvero di soggetti che esercitano la revisione legale dei conti. L’agevolazione è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, in quanto la suddetta disciplina ammette a contributo la medesima tipologia di spesa (costi per la distribuzione).

 

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione dell’istanza per la concessione del credito di imposta.

 

Forfettizzazione delle rese al 95% del tirato (comma 7). Si conferma per l’anno 2021, il regime straordinario di forfettizzazione delle rese dei giornali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto già previsto per il 2020 dal decreto-legge n.34/2020 (vedi circolare Fieg n. 71 del 20 maggio 2020). Per l’anno 2021, per il commercio di quotidiani e periodici, l’Iva può essere applicata in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfettizzazione della resa del 95%, in luogo dell’80%;

 

Credito di imposta edicole: estensione delle spese ammissibili (comma 8). Si aggiungono, tra le spese ammissibili delle rivendite di giornali ai fini della concessione del credito di imposta relativo al 2021 e 2022, gli importi spesi per l’acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS;

 

Credito di imposta per gli investimenti pubblicitari su quotidiani e periodici: incremento delle risorse (comma 10).  Si incrementano, da 50 a 65 milioni di euro, le risorse destinate nel 2021 e nel 2022 alla concessione del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari sui giornali quotidiani e periodici, anche online. Le comunicazioni telematiche per la richiesta del beneficio dovranno essere presentate tra il 1° e il 30 settembre 2020: restano comunque valide le comunicazioni telematiche già trasmesse tra il 1° e il 31 marzo scorso che potranno essere eventualmente modificate alla luce della nuova normativa;

 

Credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici: 30 milioni annui a partire dal 2023 (comma 13).  Si stabilisce che, a decorrere dal 2023, il credito di imposta sulla pubblicità tornerà ad essere concesso sulla parte incrementale dell’investimento, e si prevede una autorizzazione di spesa riferibile alla pubblicità effettuata su quotidiani e periodici, anche online, di 30 milioni annui;

 

Abrogazione del regime sperimentale di sostegno alla domanda di servizi informativi delle famiglie a basso reddito (comma 11). Si abroga la disposizione che prevedeva un contributo integrativo, fino a 100 euro, per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale, da erogare congiuntamente al voucher per l’acquisizione dei servizi di connessione ad Internet riservato alle famiglie a basso reddito (Isee fino a 20mila euro annui), introdotto dalla legge di Bilancio 2021 (commi 612 e 613 dell’articolo 1 della Legge n. 178/2020) e mai attuato.

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