Agcom, ok al regolamento sull’equo compenso per editori e giornalisti: “Fino al 70% dei ricavi pubblicitari”

Gli OTT dovranno pagare ad editori e giornalisti un equo compenso per usufruire dei loro contenuti. Lo ha stabilito l’AgCom, l’Autorità per le Comunicazioni, che ha approvato il relativo regolamento. Il via libera, che è arrivato con il solo voto contrario della Commissaria Giomi, farà sì che i giornali potranno chiedere a giganti come Google e Facebook un compenso per l’utilizzo dei loro contenuti informativi.

«Il regolamento – spiega l’AgCom – ha come obiettivo principale quello di incentivare accordi tra editori e prestatori di servizi della società dell’informazione, ivi incluse le imprese di media monitoring e rassegne stampa ispirandosi alle pratiche commerciali e ai modelli di business adottati dal mercato”.

Il regolamento approvato dall’Agcom si aggiunge al Decreto legislativo n.177 del 2021 che a sua volta recepisce l’articolo 15 della direttiva europea sul copyright, e stabilisce i criteri per determinare l’equo compenso.

In particolare, il regolamento individua come base di calcolo i ricavi pubblicitari del prestatore derivanti dall’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico dell’editore, al netto dei ricavi dell’editore attribuibili al traffico di reindirizzamento generato sul proprio sito web dalle pubblicazioni di carattere giornalistico utilizzate online dal prestatore”. Su questa base, all’editore potrà essere attribuita una quota fino al 70% determinata sulla base dei criteri predeterminati. “La presenza di un’aliquota massima – sottolinea l’Agcom – ha l’obiettivo di rendere flessibile lo schema di determinazione dell’equo compenso, adattandolo alle diverse esigenze delle parti e alle diverse caratteristiche tanto dei prestatori quanto degli editori”.

Tra gli altri criteri da tenere in considerazione per determinare quali sia la cifra giusta da erogare a editori e giornali:

  • Il numero di consultazioni online degli articoli
    la rilevanza dell’editore sul mercato (audience online);
  • il numero di giornalisti impiegati;
    I costi comprovati sostenuti dall’editore per investimenti tecnologici e infrastrutturali destinati alla realizzazione degli articoli online;
  • i costi comprovati sostenuti dal prestatore per investimenti tecnologici e infrastrutturali dedicati esclusivamente alla riproduzione e comunicazione delle pubblicazioni di carattere giornalistico diffuse online;
  • L’adesione e la conformità, dell’editore e del prestatore, a codici di autoregolamentazione e a standard internazionali in materia di qualità dell’informazione e di fact-checking;
  • gli  anni di attività dell’editore in relazione alla storicità della testata.

 

Il decreto legislativo n.177 e il regolamento dell’AgCom stabiliscono infine che se entro 30 giorni dalla richiesta di avvio del negoziato le parti non riescono a trovare un accordo sull’ammontare del compenso, ciascuna di esse può rivolgersi all’Autorità per la determinazione dell’equo compenso. L’Autorità, entro 60 giorni dalla richiesta indica, sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento, quale delle proposte economiche formulate è conforme a criteri stabiliti oppure, qualora non reputi conforme nessuna delle proposte, indica d’ufficio l’ammontare dell’equo compenso.

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